Art. 3.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia persegue le finalità di cui all'articolo 1, promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, gli enti e le istituzioni pubbliche ai sensi della legislazione vigente in materia.
      2. L'Agenzia, organizzata in uffici di livello dirigenziale generale, promuove, coordina, amministra e controlla:

          a) le istituzioni scolastiche italiane all'estero, nonché le iniziative e gli interventi che favoriscono e sviluppano la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo;

          b) l'integrazione linguistica, culturale, sociale e lavorativa dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana nei sistemi scolastici dei Paesi di accoglienza;

          c) l'attuazione di convenzioni con le autorità straniere per l'inserimento della lingua e della cultura italiane nei sistemi scolastici locali;

          d) i servizi di certificazione delle competenze acquisite dai beneficiari delle attività di cui alla lettera a), tenuto conto degli indicatori e dei livelli di competenza comunicativa e linguistica fissati dal Consiglio d'Europa. A tale fine l'Agenzia stipula convenzioni con accertati enti certificatori, promuovendo l'adozione di un unico modello di certificazione;

          e) la diffusione dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero secondo le strategie dell'e-learning.

      3. L'Agenzia valorizza l'interazione tra pubblico e privato nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge mediante forme di cooperazione con enti e

 

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con associazioni di diritto privato locale, di seguito denominati «enti gestori». Gli enti gestori devono offrire garanzie di struttura, organizzazione e amministrazione documentando, entro il primo triennio di attuazione della presente legge, il possesso dell'avvenuta certificazione di qualità secondo criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
      4. L'Agenzia eroga contributi agli enti gestori certificati secondo criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
      5. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, regola il riconoscimento giuridico del servizio di insegnamento prestato all'estero dal personale docente locale assunto dagli enti gestori certificati.
      6. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e coordina centri di formazione permanente provinciali o interprovinciali, di seguito denominati «centri», che svolgono le funzioni di cui all'articolo 5.
      7. L'Agenzia presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.